Impianti a fune -Scuole sci (riconoscimento e apertura)
Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:
a) un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci...
Data:
29 giugno 2020
Tipo di documento
Procedimenti amministrativi
Documento
Ufficio
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Pubblico dominio
Responsabile
Marzia Novarina
Telefono: 0163.51555
EMail: novarina@unionemontanavalsesia.it
PEC: cert@pec.unionemontanavalsesia.it
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Descrizione
Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:
a) un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di
sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle
micro stazioni sciistiche di cui all’articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della
normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza
sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);
b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui
territorio è presente un’area sciabile, così come definita dall’articolo 4 della l.r. 2/2009;
c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale
anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci
nelle varie discipline;
d) un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione
dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
e) la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva,
secondo il periodo di attività;
f) un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;
g) l’assunzione dell’impegno:
1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;
2) a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la
più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei
giovani;
3) a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed
operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione;
4) a promuovere la sicurezza nella pratica dello sci.
2. Le Scuole di sci sono riconosciute dall’unione montana competente per territorio, sentito il
parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1 lettera b) e sono iscritte in apposito
elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le
Scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi
riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all’unione montana di
riferimento.
3. L’unione montana verifica ogni tre anni la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di
cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.
4. L’unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, prescrivendo le misure necessarie per il
ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di
queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte, decorso il suddetto termine, l'attività si
intende vietata e il riconoscimento è revocato.
5. La denominazione “Scuola di sci” può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.”.
a) un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di
sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle
micro stazioni sciistiche di cui all’articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della
normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza
sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);
b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui
territorio è presente un’area sciabile, così come definita dall’articolo 4 della l.r. 2/2009;
c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale
anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci
nelle varie discipline;
d) un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione
dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
e) la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva,
secondo il periodo di attività;
f) un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;
g) l’assunzione dell’impegno:
1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;
2) a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la
più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei
giovani;
3) a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed
operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione;
4) a promuovere la sicurezza nella pratica dello sci.
2. Le Scuole di sci sono riconosciute dall’unione montana competente per territorio, sentito il
parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1 lettera b) e sono iscritte in apposito
elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le
Scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi
riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all’unione montana di
riferimento.
3. L’unione montana verifica ogni tre anni la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di
cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.
4. L’unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, prescrivendo le misure necessarie per il
ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di
queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte, decorso il suddetto termine, l'attività si
intende vietata e il riconoscimento è revocato.
5. La denominazione “Scuola di sci” può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.”.
Provv finale
Richiesta informazioni
Termine
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Sospensione del suddetto termine per l'acquisizione della dichiarazione di adeguatezza (c. 1 lett.b) art. 2 L.R. 16/2017 da parte del Comune di competenza
Sospensione del suddetto termine per l'acquisizione della dichiarazione di adeguatezza (c. 1 lett.b) art. 2 L.R. 16/2017 da parte del Comune di competenza
Silenzio-Assenso
0
Responsabile inerzia
Riferimenti Normativi
Art. 2. Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.
(Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 50/1992)
Art. 38 della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica)
(Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 50/1992)
Art. 38 della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica)