Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 12, c. 2.
Documenti
Norme di legge regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'Unione montana
In Piemonte, le Unioni Montane sono enti locali nati dalla trasformazione delle ex Comunità Montane. La loro attività e le funzioni delegate è disciplinata principalmente dalla Legge Regionale Legge Regionale n. 14/2019
Le Unioni Montane esercitano funzioni di tutela, promozione e sviluppo dei territori montani.
Le unioni montane, oltre le funzioni previste per legge, esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
Oltre alle funzioni di cui sopra le unioni montane:
a) gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nelle fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;
b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi;
c) promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
d) riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni per detto riconoscimento;
e) promuovono le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
Le unioni montane concorrono altresì:
a) alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese;
b) alla difesa dalle valanghe;
c) al mantenimento dei servizi essenziali;
d) a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale;
e) allo sviluppo dei servizi digitali;
f) alla promozione delle attività culturali.
È possibile consultare il testo integrale delle normative regionali e gli aggiornamenti successivi tramite il portale ufficiale della Regione Piemonte.
Le Unioni Montane esercitano funzioni di tutela, promozione e sviluppo dei territori montani.
Le unioni montane, oltre le funzioni previste per legge, esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
Oltre alle funzioni di cui sopra le unioni montane:
a) gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nelle fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;
b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi;
c) promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
d) riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni per detto riconoscimento;
e) promuovono le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
Le unioni montane concorrono altresì:
a) alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese;
b) alla difesa dalle valanghe;
c) al mantenimento dei servizi essenziali;
d) a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale;
e) allo sviluppo dei servizi digitali;
f) alla promozione delle attività culturali.
È possibile consultare il testo integrale delle normative regionali e gli aggiornamenti successivi tramite il portale ufficiale della Regione Piemonte.
L.r. 14/2019 - Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna
La Legge Regionale 5 aprile 2019, n. 14 definisce le strategie di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile per i territori montani piemontesi. La norma persegue obiettivi concreti per contrastare lo spopolamento e favorire la resilienza delle comunità locali.
La Regione persegue questi scopi attraverso la Strategia per le Montagne del Piemonte. Questa delinea gli interventi su scala territoriale ed è supportata da Programmi annuali di attuazione. Le funzioni amministrative e di gestione dei servizi sono delegate alle Unioni Montane.
Il testo integrale e gli aggiornamenti sui bandi sono consultabili sul portale ufficiale della Regione Piemonte al seguente link
La Regione persegue questi scopi attraverso la Strategia per le Montagne del Piemonte. Questa delinea gli interventi su scala territoriale ed è supportata da Programmi annuali di attuazione. Le funzioni amministrative e di gestione dei servizi sono delegate alle Unioni Montane.
Il testo integrale e gli aggiornamenti sui bandi sono consultabili sul portale ufficiale della Regione Piemonte al seguente link
Carta delle forme associative del Piemonte - Quindicesimo stralcio
La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 6-1798 del 10 novembre 2025 recante "Decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012. Legge regionale n. 11/2012, articolo 8. Legge regionale n. 14/2019. Adozione della ''Carta delle Forme associative del Piemonte - Quindicesimo Stralcio'', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 novembre 2025 , ha adottato la Carta delle Forme associative del Piemonte – Quindicesimo Stralcio, nella quale sono inserite 82 Unioni, di cui 52 Unioni montane e 30 Unioni di Comuni
Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 88 del 11/09/2015
l Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) della Regione Piemonte n. 88 dell'11 settembre 2015 sancisce la costituzione dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia. Il decreto ha ratificato la trasformazione e il subentro della storica Comunità montana Valsesia
D.G.R. n. 27-2160 del 28/09/2015 - Ricognizione Unioni montane al 01.10.2015
Ricognizione degli enti titolari al 1 ottobre 2015 delle funzioni amministrative di cui all'art. 3,
comma 2, lettera c) della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. Integrazione della D.G.R. n. 25-
1652 del 29 giugno 2015
comma 2, lettera c) della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. Integrazione della D.G.R. n. 25-
1652 del 29 giugno 2015
Ultimo aggiornamento pagina: 08/06/2026 12:27:54
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